Statuto di Pro Vento Svizzera
1. Nome e sede legale
Con le denominazioni "ProÉole Svizzera", "Pro Wind Svizzera" e "Pro Vento Svizzera" è stata fondata un'associazione senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (ZGB), con sede legale presso il domicilio del presidente. L'associazione è politicamente neutrale e confessionalmente indipendente.
2. Scopo
Lo scopo dell'associazione è:
a. sostenere lo sviluppo a livello nazionale di tutte le energie rinnovabili indigene, in particolare dell'energia eolica, al fine di contribuire al mix energetico svizzero nei prossimi anni;
b. fungere da associazione mantello per le associazioni cantonali, promuovere lo scambio di informazioni e coordinare azioni comuni di portata nazionale;
c. assicurare una presenza a livello nazionale per il sostegno popolare all'energia eolica e rappresentare gli interessi dei suoi membri come portavoce a livello nazionale.
3. Le risorse
Le risorse a disposizione dell'Associazione per il perseguimento del suo scopo sono costituite da:
- quote associative
- entrate derivanti da eventi e attività organizzate
- sovvenzioni
- entrate derivanti dalla convenzione di servizio
- donazioni e lasciti
Le quote associative sono stabilite annualmente dall'Assemblea generale. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
4. Adesione
Qualsiasi persona giuridica impegnata a perseguire gli obiettivi dell'Associazione può diventare membro. L'adesione avviene tramite il semplice pagamento della quota associativa ed è soggetta all'approvazione del Comitato. Il Comitato si riserva il diritto di rifiutare l'adesione senza fornire motivazioni.
5. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.
6. Dimissioni ed esclusione
I soci possono dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto o via e-mail al comitato. Le quote associative non sono rimborsabili.
Il Comitato esecutivo può espellere un socio in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. Il socio può portare questa decisione davanti all'Assemblea generale.
Il Comitato può decidere di escludere automaticamente un membro se non paga la quota associativa annuale.
7. Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale
b) il Comitato
8. L'Assemblea generale
L'Assemblea generale (di seguito: AG) è l'organo supremo dell'Associazione. L'AG ordinaria si tiene una volta all'anno. La convocazione dell'Assemblea generale ordinaria, unitamente all’agenda, viene inviato ai soci entro 20 giorni per posta o per e-mail, ed entro 10 giorni per l'Assemblea generale straordinaria.
Il Comitato o un quinto (20%) dei membri dell'Associazione possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, indicandone lo scopo.
L'AG ha i seguenti doveri e poteri inalienabili:
1. Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale
2. Approvazione del rapporto annuale del Comitato
3. Ricezione della relazione dei revisori dei conti e approvazione del bilancio annuale
4. Scarico del Consiglio di amministrazione
5. Elezione del Presidente e degli altri membri del Comitato ed elezione dei Revisori dei conti
6. Definizione delle quote associative annuali
7. Lettura del bilancio annuale
8. Lettura del programma di attività
9. Decisione sulle proposte del Comitato e dei membri
10. Modifiche allo Statuto
11. Decisione sull'esclusione di membri
12. Decisioni sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.
L'Assemblea generale convocata in forma regolare è in grado di deliberare validamente indipendentemente dal numero di soci presenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Il Comitato
Il Comitato si costituisce da sé.
10. Diritto di firma
L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato.
11. Responsabilità
Il Comitato esecutivo può decidere spese straordinarie non coperte dal bilancio, purché siano coperte dal patrimonio finanziario dell'Associazione.
I debiti dell'Associazione sono coperti solo dal suo capitale sociale. È escluso il principio della responsabilità personale dei soci.
12. Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea generale, a condizione che tale decisione sia inclusa nell'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea generale. Per essere valida, la decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei membri del Comitato e dalla maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio sarà destinato a un'organizzazione che persegua uno scopo analogo. Il patrimonio dell'Associazione non può essere distribuito tra i suoi membri.
13. Entrata in vigore
Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale costituente del 6 settembre 2023 ed è entrato in vigore alla stessa data.
Neuchâtel, 6 settembre 2023